La Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente quando un’associazione sportiva dilettantistica può mantenere le proprie agevolazioni fiscali e quando invece rischia di perdere lo status di ente non commerciale. Con l’ordinanza n. 2239/2026 della Sezione V civile, pubblicata il 3 febbraio 2026, i giudici di legittimità hanno stabilito che la presenza di videogiochi, biliardo e calciobalilla a pagamento può configurare un’attività commerciale vera e propria.

Il confine tra attività sportiva e commerciale
La questione affrontata dalla Cassazione tocca uno dei punti più delicati della fiscalità associativa italiana. Le associazioni sportive dilettantistiche godono infatti di importanti benefici fiscali, ma solo quando mantengono effettivamente la loro natura di enti non commerciali. Il problema sorge quando queste strutture introducono servizi a pagamento che potrebbero trasformare l’associazione in una vera e propria impresa mascherata.
La Corte ha precisato che non basta la forma giuridica dell’associazione per beneficiare delle agevolazioni fiscali. È necessario che l’attività svolta sia effettivamente coerente con gli scopi sociali dichiarati e non configuri un’attività economica organizzata secondo criteri imprenditoriali.
Apparecchi da intrattenimento: quando diventano problematici
Secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione, la presenza di videogiochi, biliardo e calciobalilla a pagamento all’interno dei circoli sportivi può rappresentare un elemento decisivo per la perdita delle agevolazioni fiscali. Questi apparecchi da intrattenimento, se gestiti con finalità di lucro, trasformano infatti l’associazione in un soggetto che svolge attività commerciale.

La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando diversi fattori: la prevalenza di queste attività rispetto a quelle sportive, i ricavi generati, l’organizzazione del servizio e la sua continuità nel tempo. Un circolo che genera significativi introiti da questi apparecchi rischia di essere considerato un’impresa commerciale a tutti gli effetti.
Criteri di valutazione per le associazioni
L’ordinanza della Cassazione fornisce parametri chiari per distinguere tra attività associativa legittima e attività commerciale mascherata. I giudici hanno sottolineato che è necessario verificare se l’associazione sportiva dilettantistica mantenga effettivamente il carattere di ente non commerciale o se, al contrario, utilizzi lo schema associativo come mero contenitore formale di un’attività economica.
Particolare attenzione viene posta sui ricavi derivanti da attività diverse da quelle sportive. Quando questi diventano prevalenti rispetto alle entrate legate all’attività associativa principale, scatta il rischio di perdere le agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali.
Implicazioni per i circoli sportivi italiani
La decisione della Cassazione avrà ripercussioni significative per migliaia di circoli sportivi presenti sul territorio nazionale. Molte di queste strutture hanno infatti integrato nel tempo servizi aggiuntivi per sostenere economicamente l’attività sportiva principale, senza considerare le possibili conseguenze fiscali.

I circoli dovranno ora rivedere attentamente la propria organizzazione, valutando se la presenza di apparecchi da intrattenimento a pagamento sia compatibile con il mantenimento dello status di ente non commerciale. In caso contrario, rischiano di dover rinunciare alle significative agevolazioni fiscali di cui hanno beneficiato fino ad oggi.
Prospettive future per la fiscalità associativa
L’orientamento espresso dalla Cassazione rappresenta un punto di svolta nella fiscalità delle associazioni sportive dilettantistiche. La distinzione tra attività associativa e commerciale diventa sempre più netta, richiedendo una maggiore attenzione da parte dei dirigenti di questi enti.
Per mantenere le agevolazioni fiscali, i circoli sportivi dovranno dimostrare che l’attività principale rimane quella sportiva e che eventuali servizi aggiuntivi hanno carattere accessorio e non commerciale. La presenza di apparecchi da gioco a pagamento dovrà essere attentamente valutata in relazione ai ricavi complessivi dell’associazione.
L’ordinanza n. 2239/2026 della Cassazione stabilisce quindi un precedente importante per tutti gli enti che operano nel settore sportivo dilettantistico, imponendo una riflessione approfondita sulla sostenibilità fiscale delle proprie attività commerciali complementari.

